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C.M. 23/03/2006 n. 902articolate in contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote del contributo in conto capitale. Il decreto stabilisce, tra l'altro, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ot tenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola de minimis b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del programma medesimo al cofinanziamento comunitario (si veda il precedente punto 1.8) f) di realizzare la quota di investimenti necessaria per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale entro diciotto o, secondo il caso, trentasei mesi dalla data del decreto di concessione g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario i) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Industria », di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento in una «divisione » (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria l) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Turismo », di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con ciò trasformando l'attività esercitata nell'unità produttiva interessata dal programma stesso da ricettiva a non ricettiva o viceversa m) limitatamente ai programmi di investimento relativi al settore «Commercio », di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso con conseguente inquadramento: - per le attività di cui alle lettere c1), c2), c3), c4) e c6) dell'art. 2, comma 4 del decreto attuativo, in una «divisione» (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; - per le attività di cui alla lettera c5) dello stesso art. 2, comma 4, in una diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria n) di stipulare il contratto di finanziamento entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto in relazione agli investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria (si veda il punto 6.8) o) di ottemperare agli impegni assunti con il contratto di finanziamento e di non procedere alla sua estinzione anticipata prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale p) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 6.8 Il contratto di finanziamento, relativo sia alla quota agevolata che a quella ordinaria, è stipulato, successivamente alla concessione delle agevolazioni ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria da parte dell'impresa, tra l'impresa beneficiaria e il soggetto agente, ossia il soggetto che ha sottoscritto, con la Cassa depositi e prestiti e il Ministero delle attività produttive, la convenzione di cui alla delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005 per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento; il soggetto agente può coincidere con la banca concessionaria o è da quest'ultima indicato. La stipula del contratto è perfezionata, in conformità alle disposizioni del decreto attuativo, sulla base dell'avvenuta conferma, da parte del soggetto finanziatore, dell'accordo e del mandato interbancario previsti dalla predetta convenzione. Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, il contratto è stipulato successivamente al provvedimento del Ministero delle attività produttive relativo agli esiti di detta notifica ed entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto medesimo. Nel caso di investimenti da realizzare mediante locazione finanziaria, il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata, è stipulato tra il succitato soggetto agente e la società di leasing in relazione a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle agevolazioni e, comunque, dopo la consegna dei beni; se il contratto di leasing prevede più consegne o più stati di avanzamento il contratto di finanziamento agevolato potrà essere stipulato dopo la prima consegna o dopo il primo stato di avanzamento. E' possibile stipulare un solo contratto di finanziamento agevolato a fronte di più contratti di leasing, a condizione che la scadenza di questi ultimi consentano di stabilire una scadenza univoca per il finanziamento agevolato e di attribuire in proporzione ai singoli contratti di leasing l'importo del predetto finanziamento agevolato. In tal caso il finanziamento agevolato è stipulato dopo l'ultima consegna e, ai fini di quanto precisato al precedente punto 2.3 per i contratti di leasing già in decorrenza, tenendo conto del valore complessivo del debito residuo in linea capitale di tutti i contratti di leasing medesimi. Il contratto di finanziamento agevolato è stipulato entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni da parte della società di leasing, ovvero, qualora a tale data i beni oggetto del contratto di leasing non siano stati ancora consegnati, entro novanta giorni dalla data di consegna dei beni medesimi. Successivamente alla stipula, la banca concessionaria acquisisce dal soggetto agente copia del contratto di finanziamento. La banca concessionaria è tenuta a comunicare al soggetto agente le modifiche soggettive ed oggettive che intervengono in relazione all'iniziativa agevolata. 7 - Erogazione delle agevolazioni. 7.1 Le erogazioni in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore, sia del contributo in conto capitale sia del finanziamento, avvengono per stato d'avanzamento, sulla base della documentazione di spesa di cui al punto 7.4. Il contributo in conto capitale è reso disponibile dal Ministero in due o tre quote annuali di pari ammontare, la prima delle quali il giorno successivo alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.8 e le altre dal primo gennaio di ciascuno degli anni successivi; in particolare, detta disponibilità è in due quote nel caso in cui il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere due quote i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea. Ai fini delle erogazioni del contributo in conto capitale, l'impresa, o l'istituto collaboratore, deve comprovare, di avere sostenuto: - nel caso di due erogazioni: almeno la metà della spesa complessiva approvata per la prima erogazione ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la seconda; -nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa complessiva approvata per la prima erogazione, almeno i due terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza. Ai fini di cui sopra si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilità, di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non può dare luogo ad una erogazione superiore a quella predeterminata, nè il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilità, può dare luogo ad un'erogazione anticipata. La prima quota del solo contributo in conto capitale può, su richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero delle attività produttive, rilasciata in stretta conformità alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero stesso del 27 maggio 2005; conseguentemente, l'escussione della fideiussione e/o della polizza avviene sulla base della sola richiesta della banca concessionaria che abbia accertato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 11, comma 1 del decreto attuativo. Detta garanzia fideiussoria, redatta secondo lo schema riportato all'allegato n. 22, è sottoscritta con firma autenticata ed è completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/ i, pena il non accoglimento della stessa. Le garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma può non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma. L'erogazione del finanziamento avviene in non più di sei quote, ovvero in non più di tre quote se per il contributo in conto capitale è prevista l'erogazione in due quote. Ciascuna quota del finanziamento è erogata in misura corrispondente allo stato di avanzamento del programma. Per lo stato di avanzamento si tiene conto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento delle forniture, della data delle fatture e degli altri titoli di spesa, per quanto riguarda i beni acquistati o realizzati direttamente, ovvero della data di consegna dei beni oggetti del contratto di leasing per quanto riguarda i beni da acquisire in locazione finanziaria; nel caso di fatture e titoli di spesa documentati e non pagati l'erogazione del finanziamento dovrà essere utilizzata esclusivamente per il pagamento degli stessi. Ai fini dell'erogazione del finanziamento agevolato, ciascuna richiesta riguarda stati di avanzamento riferiti ad un periodo non inferiore a sei mesi. 7.2 Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue di contributo in conto capitale in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca conces- sionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo già erogate, la stessa può attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 11, comma 8 del decreto attuativo, una procedura di compensazione. A tal fine, è necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, la banca concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovute, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva. |
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